Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE
1. E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione "PASSO DOPO PASSO".
2. La struttura dell'Organizzazione è democratica ed ha durata illimitata.
Art. 2 - FINALITA'
1. Essa non ha fini di lucro, anche indiretto, poichè il suo scopo è meramente solidaristico e consiste nel migliorare le condizioni socio culturali ed economiche di popolazioni o settori delle stesse che vivono in condizioni di bisogno o di necessità, promuovendo lo sviluppo intellettivo, psichico, pedagogico, fisico e la formazione culturale, ambientale, educativa, sociale e civica, per permettere il libero esplicarsi della personalità nel rispetto della dignità delle persone.
2. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Organizzazione potrà esercitare, fra l'altro, le seguenti attività:
- promuovere, realizzare, incentivare e sostenere studi e ricerche;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni cinematografiche ed audiovisive, concerti, spettacoli, mostre artistiche ed artigianali, viaggi di conoscenza in Italia ed in altri Paesi;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, a carattere locale, nazionale ed internazionale aventi finalità di scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
- acquistare, costruire, ristrutturare beni per la realizzazione dei progetti in Italia ed all'estero;
- raccogliere e distribuire beni di prima necessità o necessari all'adempimento dei progetti;
- raccogliere fondi per il sostentamento delle iniziative, compresa la gestione delle adozioni a distanza per conto proprio o di altre associazioni;
- utilizzare Volontari dell'Organizzazione e personale in loco per il perseguimento di detti progetti;
- attuare progetti ed iniziative per favorire lo sviluppo e l'educazione all'estero;
- sviluppare collaborazione su vari livelli con organismi, associazioni e gruppi nazionali ed internazionali, per il raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione.
Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e religiose;
- svolgere in genere tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini che l'Organizzazione si propone;
- l'Organizzazione può, se ritiene necessario, istituire uffici anche in altre località in Italia e all'estero.
Art. 3 - ADERENTI
1. Sono aderenti all'Organizzazione i sottoscriventi il presente statuto; tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
L'aspirante Associato dovrà aver raggiunto la maggiore età.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
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L'intero documento è disponibile in formato pdf ed è consultabile cliccando qui.